ART. 1
COSTITUZIONE
DENOMINAZIONE
SEDE
Com’era
c.1 L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE
VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE
(di seguito nel testo ‘AVIS’, ‘AVIS
Nazionale’ o ‘Associazione’) è costituita
da coloro che donano volontariamente,
gratuitamente, periodicamente e anonimamente
il proprio sangue e dalle Associazioni
Comunali, Provinciali, Regionali
– e/o equiparate – di appartenenza.
Come sarà
c.1 L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE
VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE
è un Ente del Terzo Settore (ETS),
costituito nella forma giuridica di Organizzazione
di volontariato (ODV) e di
Rete Associativa Nazionale (RAN) (di
seguito nel testo ‘AVIS’, ‘AVIS Nazionale
– Rete Associativa Nazionale’ o ‘Associazione’)
ai sensi del Codice del Terzo
Settore (decreto legislativo 3 agosto 2017,
n.117) costituita da coloro che donano volontariamente,
gratuitamente, periodicamente
e anonimamente il proprio sangue
ed emocomponenti e dalle Associazioni
Comunali, Provinciali, Regionali – e/o
equiparate – di appartenenza, costituite
in forma di ODV; di tale indicazione deve
farsi uso negli atti, nella corrispondenza e
nelle comunicazioni al pubblico.
ART. 3
ATTIVITÀ
Com’era
c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali
enunciati nell’art. 2 del presente
Statuto, l’AVIS Nazionale svolge nei confronti
delle associazioni che ad essa aderiscono
- a mezzo degli organi statutari a
ciò deputati - una funzione di indirizzo,
di coordinamento e verifica per il raggiungimento
degli obiettivi fissati dall’Assemblea
Generale e rappresentando i propri
associati nei confronti di tutti i soggetti,
istituzionali, pubblici, privati, di livello nazionale
ed internazionale competenti per
settore di interesse dell’associazione.
numero 35 - 2019
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Come sarà
c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali
enunciati nell’art. 2 del presente
Statuto, l’AVIS Nazionale svolge in via
esclusiva le attività di interesse generale ai
sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo settore,
con riferimento a interventi e servizi
sociali; interventi e prestazioni sanitarie;
prestazioni socio-sanitarie; ricerca scientifica
di particolare interesse sociale; educazione
e formazione; beneficienza; protezione
civile, promozione e tutela dei diritti
umani, civili, sociali, nelle forme disciplinate
dal Regolamento.
c. 2/17 (nuovo) Effettua un monitoraggio
dell’attività degli enti ad essa associati, anche
con riguardo al suo impatto sociale, e
predispone una relazione annuale al Consiglio
nazionale del Terzo settore;
c. 2/18 (nuovo) Può promuovere partenariati
e protocolli di intesa e stipulare convenzioni
con le pubbliche amministrazioni
e con soggetti privati.
c. 3 (nuovo) AVIS RETE ASSOCIATIVA
NAZIONALE può svolgere attività
secondarie e strumentali rispetto alle attività
di interesse generale dei commi 2 e 3,
entro i limiti indicati dall’art. 6 del Codice
del Terzo settore.
c.4 (nuovo) AVIS può inoltre svolgere attività
di raccolta fondi, nel rispetto dei principi
di verità, trasparenza e correttezza nei
rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed
in conformità a linee guida adottate con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali.
ART. 4
SOCI
Com’era
c.1 Ai sensi dell’art. 1 del presente statuto,
l’AVIS è costituita da soci persone giuridiche
e soci persone fisiche.
Come sarà
c.1 Ai sensi dell’art. 1 del presente statuto,
AVIS RETE ASSOCIATIVA NAZIONALE
è costituita da soci persone fisiche
e da soci persone giuridiche costituite
nella forma di ODV ai sensi del Titolo V,
Capo I, del Codice del Terzo settore.
ART. 6
COSTITUZIONE
ED ADESIONE
DELLE ASSOCIAZIONI
LOCALI
Com’era
c.1 Le persone fisiche in possesso dei requisiti
di cui al successivo comma 2 possono
costituire un’Avis Comunale o di base,
divenendone soci.
Come sarà
c.1 Le persone fisiche – in numero non
inferiore a 21 – in possesso dei requisiti
di cui al successivo comma 2 possono costituire
un’Avis Comunale o di base, divenendone
soci.
c.6 L’Avis Provinciale del territorio amministrativo
corrispondente è costituita da
almeno 3 Avis Comunali, di base o equiparate,
ivi ricomprese, costituite nella forma
di ODV - rappresentate in Assemblea
Provinciale dai loro Presidenti - nonché
dai soci persone fisiche delle medesime
Avis Comunali, di base o equiparate di
quel territorio, rappresentati nell’Assemblea
Provinciale stessa dai delegati eletti in
sede di assemblea comunale o equiparate.
c.7 L’Avis Regionale del territorio amministrativo
corrispondente è costituita da almeno
tre soci persone giuridiche tra Avis
Provinciali ed equiparate e Avis Comunali,
ivi ricomprese, costituite nella forma di
ODV.
ART.14
ORGANO
DI CONTROLLO
Com’era
c.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito
da tre componenti effettivi e due
supplenti nominati dall’Assemblea Generale
degli associati tra soggetti iscritti al
Registro dei Revisori Contabili.
Come sarà
c.1 L’Organo di controllo rimane in carica
quattro anni ed è formato da tre componenti
effettivi e da due supplenti nominati
dall’Assemblea Nazionale, ai quali si applicano
l’art. 2399 c.c. (cause di ineleggibilità
e decadenza) e sono rieleggibili. Almeno
uno dei componenti deve essere scelto tra
le categorie di soggetti di cui al comma 2,
art. 2397 Codice civile.
c.2 L’Organo di controllo vigila sull’osservanza
della legge e dello statuto e sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione,
anche con riferimento alle
disposizioni del D.lgs. n. 231/2001, qualora
applicabili, nonché sull’adeguatezza
dell’assetto organizzativo, amministrativo
e contabile e sul suo concreto funzionamento.
ART. 21
BILANCIO
SOCIALE (nuovo)
c.1 AVIS redige annualmente il Bilancio
sociale secondo linee guida adottate con
decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità
anche attraverso il deposito presso il
Registro unico nazionale del terzo settore
e la pubblicazione nel proprio sito internet,
in conformità all’art. 14 del D.lgs. n.
117/2017.
ART.21
CARICHE
Com’era
c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali
e non retribuite, fatta eccezione per i
componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti esterni all’associazione.
ART.23
CARICHE
Come sarà
c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali
e non retribuite, fatta eccezione per
i componenti dell’Organo di controllo
esterni all’associazione. I titolari di cariche
sociali non devono avere riportato
condanne penali, passate in giudicato, per
reati che comportano l’interdizione dai
pubblici uffici.