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ART. 1

COSTITUZIONE

DENOMINAZIONE

SEDE

Com’era

c.1 L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE

VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE

(di seguito nel testo ‘AVIS’, ‘AVIS

Nazionale’ o ‘Associazione’) è costituita

da coloro che donano volontariamente,

gratuitamente, periodicamente e anonimamente

il proprio sangue e dalle Associazioni

Comunali, Provinciali, Regionali

– e/o equiparate – di appartenenza.

Come sarà

c.1 L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE

VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE

è un Ente del Terzo Settore (ETS),

costituito nella forma giuridica di Organizzazione

di volontariato (ODV) e di

Rete Associativa Nazionale (RAN) (di

seguito nel testo ‘AVIS’, ‘AVIS Nazionale

– Rete Associativa Nazionale’ o ‘Associazione’)

ai sensi del Codice del Terzo

Settore (decreto legislativo 3 agosto 2017,

n.117) costituita da coloro che donano volontariamente,

gratuitamente, periodicamente

e anonimamente il proprio sangue

ed emocomponenti e dalle Associazioni

Comunali, Provinciali, Regionali – e/o

equiparate – di appartenenza, costituite

in forma di ODV; di tale indicazione deve

farsi uso negli atti, nella corrispondenza e

nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 3

ATTIVITÀ

Com’era

c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali

enunciati nell’art. 2 del presente

Statuto, l’AVIS Nazionale svolge nei confronti

delle associazioni che ad essa aderiscono

- a mezzo degli organi statutari a

ciò deputati - una funzione di indirizzo,

di coordinamento e verifica per il raggiungimento

degli obiettivi fissati dall’Assemblea

Generale e rappresentando i propri

associati nei confronti di tutti i soggetti,

istituzionali, pubblici, privati, di livello nazionale

ed internazionale competenti per

settore di interesse dell’associazione.

numero 35 - 2019

3

Come sarà

c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali

enunciati nell’art. 2 del presente

Statuto, l’AVIS Nazionale svolge in via

esclusiva le attività di interesse generale ai

sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo settore,

con riferimento a interventi e servizi

sociali; interventi e prestazioni sanitarie;

prestazioni socio-sanitarie; ricerca scientifica

di particolare interesse sociale; educazione

e formazione; beneficienza; protezione

civile, promozione e tutela dei diritti

umani, civili, sociali, nelle forme disciplinate

dal Regolamento.

c. 2/17 (nuovo) Effettua un monitoraggio

dell’attività degli enti ad essa associati, anche

con riguardo al suo impatto sociale, e

predispone una relazione annuale al Consiglio

nazionale del Terzo settore;

c. 2/18 (nuovo) Può promuovere partenariati

e protocolli di intesa e stipulare convenzioni

con le pubbliche amministrazioni

e con soggetti privati.

c. 3 (nuovo) AVIS RETE ASSOCIATIVA

NAZIONALE può svolgere attività

secondarie e strumentali rispetto alle attività

di interesse generale dei commi 2 e 3,

entro i limiti indicati dall’art. 6 del Codice

del Terzo settore.

c.4 (nuovo) AVIS può inoltre svolgere attività

di raccolta fondi, nel rispetto dei principi

di verità, trasparenza e correttezza nei

rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed

in conformità a linee guida adottate con

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali.

ART. 4

SOCI

Com’era

c.1 Ai sensi dell’art. 1 del presente statuto,

l’AVIS è costituita da soci persone giuridiche

e soci persone fisiche.

Come sarà

c.1 Ai sensi dell’art. 1 del presente statuto,

AVIS RETE ASSOCIATIVA NAZIONALE

è costituita da soci persone fisiche

e da soci persone giuridiche costituite

nella forma di ODV ai sensi del Titolo V,

Capo I, del Codice del Terzo settore.

ART. 6

COSTITUZIONE

ED ADESIONE

DELLE ASSOCIAZIONI

LOCALI

Com’era

c.1 Le persone fisiche in possesso dei requisiti

di cui al successivo comma 2 possono

costituire un’Avis Comunale o di base,

divenendone soci.

Come sarà

c.1 Le persone fisiche – in numero non

inferiore a 21 – in possesso dei requisiti

di cui al successivo comma 2 possono costituire

un’Avis Comunale o di base, divenendone

soci.

c.6 L’Avis Provinciale del territorio amministrativo

corrispondente è costituita da

almeno 3 Avis Comunali, di base o equiparate,

ivi ricomprese, costituite nella forma

di ODV - rappresentate in Assemblea

Provinciale dai loro Presidenti - nonché

dai soci persone fisiche delle medesime

Avis Comunali, di base o equiparate di

quel territorio, rappresentati nell’Assemblea

Provinciale stessa dai delegati eletti in

sede di assemblea comunale o equiparate.

c.7 L’Avis Regionale del territorio amministrativo

corrispondente è costituita da almeno

tre soci persone giuridiche tra Avis

Provinciali ed equiparate e Avis Comunali,

ivi ricomprese, costituite nella forma di

ODV.

ART.14

ORGANO

DI CONTROLLO

Com’era

c.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito

da tre componenti effettivi e due

supplenti nominati dall’Assemblea Generale

degli associati tra soggetti iscritti al

Registro dei Revisori Contabili.

Come sarà

c.1 L’Organo di controllo rimane in carica

quattro anni ed è formato da tre componenti

effettivi e da due supplenti nominati

dall’Assemblea Nazionale, ai quali si applicano

l’art. 2399 c.c. (cause di ineleggibilità

e decadenza) e sono rieleggibili. Almeno

uno dei componenti deve essere scelto tra

le categorie di soggetti di cui al comma 2,

art. 2397 Codice civile.

c.2 L’Organo di controllo vigila sull’osservanza

della legge e dello statuto e sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione,

anche con riferimento alle

disposizioni del D.lgs. n. 231/2001, qualora

applicabili, nonché sull’adeguatezza

dell’assetto organizzativo, amministrativo

e contabile e sul suo concreto funzionamento.

ART. 21

BILANCIO

SOCIALE (nuovo)

c.1 AVIS redige annualmente il Bilancio

sociale secondo linee guida adottate con

decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità

anche attraverso il deposito presso il

Registro unico nazionale del terzo settore

e la pubblicazione nel proprio sito internet,

in conformità all’art. 14 del D.lgs. n.

117/2017.

ART.21

CARICHE

Com’era

c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali

e non retribuite, fatta eccezione per i

componenti del Collegio dei Revisori dei

Conti esterni all’associazione.

ART.23

CARICHE

Come sarà

c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali

e non retribuite, fatta eccezione per

i componenti dell’Organo di controllo

esterni all’associazione. I titolari di cariche

sociali non devono avere riportato

condanne penali, passate in giudicato, per

reati che comportano l’interdizione dai

pubblici uffici.